I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- - manutenzione straordinaria
- - restauro e risanamento conservativo
- - ristrutturazione edilizia
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Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di
- manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali),
- a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria
- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
- anche strutturali degli edifici e
- per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici,
sempre che
- non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e
- non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti
- nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere,
- anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari
- nonché del carico urbanistico,
a condizione che
- non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e
- si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Esempi di manutenzione straordinaria:
- • installazione di ascensori e scale di sicurezza
- • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- • rifacimento di scale e rampe
- • interventi finalizzati al risparmio energetico
- • recinzione dell’area privata
- • costruzione di scale interne.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
- • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
- trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che
- possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
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Esempi di ristrutturazione edilizia:
- • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
- • modifica della facciata
- • realizzazione di una mansarda o di un balcone
- • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- • apertura di nuove porte e finestre
- • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato
- a seguito di eventi calamitosi,
- anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A,
- e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
C .I lavori finalizzati:
- - all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- - alla realizzazione di ogni strumento che,
- attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
- sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione compete unicamente per le spese
- sostenute per realizzare interventi sugli immobili,
- mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti,
- anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione
- i telefoni a viva voce,
- gli schermi a tocco,
- i computer,
- le tastiere espanse.
Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
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D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
- • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- • porte blindate o rinforzate
- • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- • apposizione di saracinesche
- • tapparelle metalliche con bloccaggi
- • vetri antisfondamento
- • casseforti a muro
- • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio,
- l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
- in quanto basato sull’impiego della fonte solare e,
- quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia
(risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che
l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione
(cioè per usi domestici,
- di illuminazione,
- alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e,
quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
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conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
- Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019),
- i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di
- cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
- Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi,
- con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
- È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
- Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019.
- In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4).
- I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo.
- La cessione dei crediti relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici
- va comunicata dall’amministratore di condominio,
- sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).
G. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
- Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
- Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
ATTENZIONE
Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021
(su queste agevolazioni, note come “sisma bonus”, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un’apposita guida).
H. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
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meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili
(per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili
(per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).
Tra le opere agevolabili rientrano:
- • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- • il montaggio di vetri anti-infortunio
- • l’installazione del corrimano.
ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori,
è possibile portare in detrazione anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008
- ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
le spese per l’acquisto dei materiali
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
gli oneri di urbanizzazione
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.