CURAITALIA: come richiedere da parte delle imprese la sospensione delle rate dei finanziamenti, mutui, leasing e della revoca degli affidamenti bancari fino al 30 settembre 2020.
MORATORIA COVID-19: si tratta della moratoria concessa alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
PROCEDURA : le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle misure di sostegno finanziario.
COMUNICAZIONE: la comunicazione deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
MISURE DI SOSTEGNO: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
DOMANDE: da presentare presso la propria banca o istituto finanziario su modulistica apposita rilasciata dalla Banca medesima.
DICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE: per vedere la dichiarazione obbligatoria e l'autocertificazione leggi tutto il presente articolo.
![]() | ![]() |
CURAITALIA: SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI IMPRESE
Chiedi un appuntamento su Skype o telefonico
CURAITALIA: SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI IMPRESE
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
MORATORIA COVID-19
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
- Si tratta della moratoria concessa alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
FINALITA'
Lì epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle misure di sostegno finanziario.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
1) APERTURE DI CREDITO A REVOCA E PRESTITI A FRONTE DI ANTICIPI SU CREDITI
Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
2) PRESTITI NON RATEALI
Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
3) MUTUI E LEASING
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
- E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
PROCEDURA
Le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle misure di sostegno finanziario.
COMUNICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione alle banche deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
DOMANDE
Da presentare presso la propria banca o istituto finanziario su modulistica apposita rilasciata dalla Banca medesima.
- La comunicazione prevista è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
AUTODICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ